AGEVOLAZIONI FISCALI

In questa pagina sono riportate le agevolazioni fiscali previste dai Decreti per fronteggiare l'emergenza Covid-19.


CANCELLAZIONE VERSAMENTI IRAP DI GIUGNO

Il Decreto Rilancio ha cancellato i versamenti IRAP dovuti a titolo di:
- Saldo per il periodo di imposta 2019;
- 1° Acconto 2020 che non dovrà essere versato né in sede di 2° acconto, né in sede di determinazione del relativo saldo.

Rimangono confermati invece:
- gli acconti 2019, che per i soggetti solari si sarebbero dovuti versare al 30.06.2019 e 02.12.2019;
- il II acconto 2020 e il saldo 2020, in scadenza, per i soggetti solari, il 30.11.2020 e il 30.06.2021.


CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Soggetti beneficiari Titolari di partita IVA attiva alla data di presentazione della domanda:
• esercenti attività d’impresa;
• esercenti attività di lavoro autonomo;
• che conseguono reddito agrario;

con ricavi o compensi 2019 fino a 5 milioni, a esclusione di
• lavoratori dipendenti;
• professionisti e co.co.co iscritti alla Gestione Separata e lavoratori dello spettacolo, che abbiano diritto all’indennità di 600 euro;
• professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (es: commercialisti, avvocati, notai, farmacisti, medici, architetti, ingegneri, geometri ecc.);
• istituti bancari, enti creditizi e holding (sia “pure” che “miste”).

Condizioni
- attività non cessata alla data di presentazione dell’istanza;
- il fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2020 < 2/3 del fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2019 (in sostanza, deve essersi verificato uno scostamento di almeno 1/3 tra i due periodi). Il requisito non si applica ai soggetti che abbiano iniziato l’attività a partire dal 2019 e per i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nei comuni più “colpiti” dall’emergenza Covid-19.

Importo
L’agevolazione spetta in misura percentuale rispetto allo scostamento tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue
- nel caso di ricavi non superiori a euro 400.000, il contributo sarà pari al 20%;
- nel caso di ricavi superiori a euro 400.000 e fino a 1 mln, il contributo sarà pari al 15%;
- nel caso di ricavi superiori a euro 1 mln e fino a 5 mln, il contributo sarà pari al 10%;
con un minimo di 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche (1.000 euro per le PF).
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.

Procedura
Presentazione di apposita istanza all’Agenzia delle Entrate. Si attende apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.


CREDITO DI IMPOSTA PER CONFERIMENTI IN DENARO

Per i conferimenti in denaro effettuati per gli aumenti di capitale delle società (S.p.a., s.a.p.a., s.r.l., s.r.l.s., società cooperative, ecc.) residenti in Italia,
- con ricavi o compensi superiori a 5 milioni;
- che abbiano subito, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33%;
- abbia deliberato ed eseguito un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato non inferiore a 250.000 euro nell’arco temporale tra il 19 maggio e il 31 dicembre 2020;
- che non sia classificata quale impresa in “difficoltà”, che non abbia ricevuto aiuti illegali, che sia in stato di regolarità contributiva;
- i cui amministratori, soci o titolari effettivi non abbiano subito una condanna definitiva;
spetta un credito d'imposta pari al 20 per cento. L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere l’importo di euro 2.000.000 (cui corrisponderebbe un credito d’imposta pari a euro 400.000).

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e riportabile, illimitatamente, in quelle successive fino ad esaurimento, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento, oppure in compensazione in delega F24.


CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D'AZIENDA

Il “ristoro” spetta ai soggetti:
- esercenti attività d'impresa, arte o professione, enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (per le sole attività istituzionali);
- con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente (il limite non si applica alle strutture alberghiere e agrituristiche);
- che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente (per i soli conduttori esercenti attività economica).

Il credito spetta in misura pari:
- al 60% dei canoni corrisposti entro il 31.12.2020 relativamente ai mesi di marzo, aprile e maggio (aprile, maggio e giugno per le strutture turistico ricettive con attività stagionale) nel caso di contratti di locazione, leasing o concessione;
- al 30% dei canoni corrisposti entro il 31.12.2020 relativamente ai mesi di marzo, aprile e maggio (aprile, maggio e giugno per le strutture turistico ricettive con attività stagionale) nel caso di contratti a prestazioni complesse o nel caso di affitto d’azienda.

Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sostenimento ovvero in compensazione nei modelli F24 successivamente all’avvenuto pagamento del canone. Il credito può anche essere ceduto a terzi.

La misura non è cumulabile con il credito di imposta del 60% per i canoni relativi al mese di marzo disciplinati dal Dl Cura Italia, qualora il conduttore abbia già usufruito di tale beneficio. Il credito non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP, né ai limiti di utilizzo dei crediti in dichiarazione e in compensazione.


RIDUZIONE DEGLI ONERI DELLE BOLLETTE ELETTRICHE

E’ prevista una riduzione per le spese sostenute per le utenze elettriche non domestiche connesse in bassa tensione, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020.
Si attende apposito Provvedimento da parte dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente per la definizione dei benefici spettanti ai singoli utenti, nei limiti di spesa fissati dalla norma.


AIUTI SOTTO FORMA DI SOVVENZIONI DIRETTE, ANTICIPI RIMBORSABILI O AGEVOLAZIONI FISCALI

Le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, fino a un importo di 800.000 euro per impresa.
Gli aiuti non possono superare l'importo di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e 100.000 euro per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli.


CREDITO DI IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Soggetti beneficiari:
- soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, con locali aperti al pubblico le cui attività sono specificate nell'allegato 1 del decreto (bar, gelateria, ristoranti, cinema, teatri, alberghi); l’elenco delle attività può essere aggiornato con apposito Decreto interministeriale;
- associazioni, fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.

E’ riconosciuto un credito di imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 fino a concorrenza di 80.000 euro per gli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus, compresi:
- il rifacimento di spogliatoi e mense;
- la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
- l'acquisto di arredi di sicurezza;
- attività innovative (sviluppo o acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione F24 a partire dal 2021 per il versamento degli importi a debito dovuti oppure può essere ceduto a terzi. Esso non concorre ai limiti di utilizzo dei crediti in compensazione (700.000 euro per l’anno 2021).


CREDITO DI IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Soggetti beneficiari
- soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione;
- enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

E’ riconosciuto un credito di imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 nel limite massimo di 60.000 euro per il sostenimento di spese relative a:
- la sanificazione degli ambienti in cui viene esercitata l'attività economica o istituzionale;
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale conformi alla normativa europea;
- l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l'acquisto di dispositivi di sicurezza (termometri, termo scanner, ecc.);
- l'acquisto di dispositivi per garantire la distanza interpersonale (pannelli, barriere protettive, ecc.

Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi 2021 per i redditi 2020 o in compensazione F24 o, ancora, può essere ceduto a terzi. Per i criteri e le modalità di utilizzo occorrerà comunque attende l’apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 18 giugno 2020 (30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Rilancio).

Al credito non si applicano i limiti di utilizzo dei crediti in dichiarazione e in compensazione.


NUOVA MISURA DELL'IVAFE

La Legge di Bilancio 2020 aveva esteso, a partire dall’anno in corso, la disciplina IVAFE anche:
- agli enti non commerciali, tra cui anche i trust e le fondazioni, residenti nel territorio dello Stato;
- alle società semplici e agli enti equiparati.

Il Decreto Rilancio fissa quindi la misura dell’imposta dovuta dai predetti soggetti nella misura fissa di 100 euro sui conti correnti e sui libretti di risparmio, fino ad un massimo di 14.000 euro.


INCREMENTO DEL LIMITE ANNUO DEI CREDITI COMPENSABILI TRAMITE MODELLO F24

Per il solo anno 2020, il limite annuo alle compensazioni “orizzontali” esposti nelle deleghe F24 è stato innalzato da 700.000 euro ad 1 milione di euro.


ESENZIONE IMU PER IL SETTORE TURISTICO

Il decreto stabilisce che per l’anno 2020 non è dovuto l’acconto IMU relativo a:
- stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, immobili degli stabilimenti termali;
- immobili classificati con categoria catastale D/2;
- immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi;
a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.


CANCELLAZIONE TOSAP PER BAR E RISTORANTI

La misura in commento prevede la cancellazione del versamento della tassa di occupazione del suolo pubblico per le imprese di pubblico esercizio per il periodo compreso tra il 1 maggio 2021 e il 31 ottobre 2020.


CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI

Il limite massimo dell'investimento ammesso al credito d'imposta per sostenere gli investimenti pubblicitari, sempre per il solo anno 2020, viene innalzato dal 30% al 50%. Continua a non trovare applicazione invece il limite di spesa incrementale. 


SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

Con il decreto #CuraItalia il Governo ha introdotto una serie di norme con l’effetto di sospendere tributi e contributi. Viene stabilito il differimento delle scadenze e la sospensione dei versamenti fiscali e contributivi (per tutte le imprese di piccola dimensione e senza limiti di fatturato per le imprese operanti nei settori più colpiti); della riscossione e invio delle cartelle esattoriali; degli atti di accertamento e dei pagamenti dovuti per i diversi provvedimenti di sanatoria fiscale.

Inoltre, il decreto prevede un credito di imposta per il locatario, esercente attività d’impresa, che rinuncia a parte dell’affitto del mese di marzo.

Sempre in ambito fiscale è stato incentivato, mediante l’estensione delle detrazioni/deduzioni, il contributo del settore privato al finanziamento del contrasto dell’epidemia e delle cure sanitarie.

Sospensione, senza limiti di fatturato per i settori più colpiti
Per gli operatori dei settori più colpiti dalla crisi vengono sospesi i versamenti di contributi e ritenute per lavoratori dipendenti di marzo ed aprile. I settori interessati sono: turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse.

Sospensione per contribuenti con fatturato fino a 2 milioni di euro
Versamenti IVA, ritenute e contributi di marzo. In aggiunta, per i contribuenti delle 4 province più colpite (Piacenza, Lodi, Cremona, Bergamo) sospensione dell’IVA a prescindere dal fatturato

Viene sospeso il pagamento del canone di concessione e del prelievo erariale dei centri scommesse

Disapplicazione della ritenuta d’acconto per professionisti senza dipendenti sulle fatture di marzo ed aprile.

Sanificazione
viene introdotto un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione dei luoghi di lavoro, con un tetto al beneficio di 20 mila euro.

Incentivi ai lavoratori
100 euro in più in busta paga per i lavoratori che a marzo svolgono la prestazione sul luogo di lavoro (quindi non in smart working), in proporzione ai giorni lavorati. Spetta ai lavoratori con reddito fino a 40 mila euro.

Sospensione dei termini
per le attività di Agenzia entrate e per la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo e stralcio e per rottamazione-ter, sospensione dell’invio nuove cartelle e sospensione degli atti esecutivi.

Donazioni Covid-19
la deducibilità delle donazioni effettuate dalle imprese ai sensi dell’articolo 27 L. 133/99, che disciplina le disposizioni in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche, viene estesa; inoltre viene introdotta una detrazione per le donazioni delle persone fisiche fino a un beneficio massimo di 30.000 euro. La Protezione Civile è autorizzata ad aprire appositi conti correnti destinati a raccogliere le donazioni liberali per l’emergenza COVID-19.

Affitti commerciali
A negozi e botteghe viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo.

Vengono sospesi i termini del processo tributario

Slitta dal 7 al 31 marzo il termine entro il quale i sostituti di imposta devono trasmettere la certificazione unica

Si sposta dal 28 al 31 marzo 2020 la scadenza entro cui gli enti terzi (fra cui banche, assicurazioni, enti previdenziali e amministratori di condominio) devono inviare i dati utili per la dichiarazione dei redditi precompilata.

Prorogato al 5 maggio 2020 il giorno in cui la dichiarazione precompilata sarà disponibile per i contribuenti sul portale dell’Agenzia delle Entrate.

Spostata dal 23 luglio al 30 settembre 2020 la scadenza per l'invio del 730 precompilato.

Per saperne di più è possibile consultare il Vademecum dell'Agenzia delle entrate e le circolari emanate: la circolare n. 8 (risposte ai quesiti posti da associazioni, professionisti e contribuenti), circolare n. 7 (indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale e di determinazione del reddito agevolabile ai fini del patent box), circolare n. 6 (primi chiarimenti sull’impatto della disciplina relativa alla sospensione dei termini sullo svolgimento dei procedimenti di accertamento con adesione), risoluzione n. 14/E (precisazioni sulla sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell’emergenza COVID-19).


INCENTIVI PER LE AZIENDE CHE VOGLIO PRODURRE DISPOSITIVI MEDICI E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

#CuraItalia Incentivi è la misura che sostiene la produzione e la fornitura di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale (DPI) per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19

In tutto 50 milioni di euro per sostenere le aziende italiane che vogliono ampliare o riconvertire la propria attività per produrre ventilatori, mascherine, occhiali, camici e tute di sicurezza.

Possono accedere agli incentivi le imprese di tutte le dimensioni, costituite in forma societaria, localizzate sull’intero territorio nazionale, che dovranno realizzare un programma di investimenti, di valore compreso tra 200mila e 2 milioni di euro, che sarà agevolato fino al 75% con un prestito senza interessi (tasso zero). Gestisce gli incentivi Invitalia, l’Agenzia per lo sviluppo, soggetto attuatore per conto del Commissario Straordinario per l’Emergenza Domenico Arcuri, che ha aperto lo sportello per la presentazione delle domande il 26 marzo e assicura un iter di valutazione snello.

Leggi la notizia sul sito del Ministero dello Sviluppo economico e le modalità per la presentazione delle domande sul sito di Invitalia