CREDITO E LIQUIDITA'

In questa pagina sono riportate i provvedimenti che interessano il sistema bancario a favore di privati e imprese, per la sospensione dei pagamenti dei mutui e dei finanziamenti, oltre a nuove misure di accesso al credito.


PRESTITI FINO A 25.000 EURO PER LE IMPRESE: FONDO GARANZIE PMI

I nuovi prestiti, pari al 25% dei ricavi dell’impresa (risultanti dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della richiesta di garanzia o, per le imprese costituite dopo il 1 gennaio 2019, da altra idonea documentazione o anche autocertificati), sono garantiti al 100% dal Fondo di Garanzia per le Pmi.

L’impresa presenta alla propria banca (o ad altro soggetto abilitato a concedere credito) una autocertificazione sui danni subiti dalla propria attività a causa dell’emergenza Covid-19. Non viene effettuato alcun tipo di valutazione da parte del Fondo sul soggetto beneficiario della garanzia, mentre la banca si limita alla valutazione del merito creditizio.

Tali finanziamenti prevedono l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi ed hanno una durata fino a massimo 6 anni. Il tasso di interesse applicato dalla banca tiene conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell’operazione.

Il rilascio della garanzia è automatico e gratuito e la banca può quindi erogare il finanziamento dopo la verifica formale del possesso dei requisiti, anche senza dover attendere l’esito dell’istruttoria del Fondo.

L’Abi ha pubblicato sul proprio sito lo schema esemplificativo per l’accesso ai finanziamenti sotto questa soglia.


PRESTITI FINO A 800.000 EURO PER LE IMPRESE: FONDO GARANZIE PMI

Le imprese con un fatturato inferiore a 3,2 milioni di euro e fino a 499 dipendenti possono ottenere una garanzia pari al 100%, concessa al 90% dallo Stato e al 10% da un soggetto terzo (es. confidi), su un prestito di importo non superiore al 25% dei ricavi dell’azienda, presentando alla propria banca una autocertificazione sui danni subiti dalla propria attività a causa dell’emergenza Covid-19.

L’accesso al Fondo di Garanzia delle Pmi è gratuito, mentre viene effettuata una valutazione sul solo profilo economico-finanziario dell’azienda, escludendo invece la valutazione delle informazioni relative all’andamento dei rapporti bancari degli ultimi mesi.


PRESTITI FINO A 5 MILIONI DI EURO PER LE IMPRESE: FONDO GARANZIE PMI

Il Fondo garantisce al 90% dei prestiti fino a 5 milioni di euro, con modalità di accesso gratuita. L’ammontare del prestito non può essere superiore al doppio della spesa per salari che il beneficiario ha sostenuto nel 2019 o il 25% del fatturato totale del 2019.

La valutazione del fondo riguarda solo il profilo economico-finanziario dell’azienda, escludendo invece la valutazione delle informazioni relative all’andamento dei rapporti bancari degli ultimi mesi.


MISURE DI SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA' ALLE IMPRESE: LA GARANZIA DI SACE

Sace concede, fino al termine del 2020, garanzie in favore di banche e altri istituzioni finanziarie per nuovi finanziamenti erogati sotto qualsiasi forma alle imprese stesse. Gestirà le richieste di copertura dei rischi attraverso ‘Garanzia Italia’ contro-garantita dallo Stato: uno strumento che potrà essere richiesto per tutto il 2020 da qualsiasi tipologia di impresa, indipendentemente da dimensione, settore di attività e forma giuridica.

Le Pmi, alle quali sono destinati almeno 30 miliardi di euro, per poter accedere alla garanzia Sace devono aver esaurito il proprio plafond presso il Fondo di Garanzia. La garanzia è a prima richiesta, esplicita e irrevocabile e copre finanziamenti di importo non superiore al maggiore fra il 25% del fatturato 2019 dell’impresa e il doppio del costo del personale del 2019.

Potranno essere richiesti anche più finanziamenti dalla stessa impresa, ma il cumulo deve comunque rispettare questi limiti.
La durata dei finanziamenti non potrà essere superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi (12, 18 o 24 mesi).
Le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo del finanziamento garantito deve essere inferiore a quello che si avrebbe in assenza di garanzia. Le richieste di finanziamento dovranno essere presentate dalle imprese alle banche di riferimento e sarà poi la stessa banca ad effettuare la richiesta di garanzia a Sace.

Per le imprese di minori dimensioni, con meno di 5.000 dipendenti e fatturato inferiore a 1,5 miliardi, è prevista una procedura ulteriormente semplificata che si articola attraverso pochi passaggi:

  • la richiesta dell’impresa al soggetto finanziatore di un prestito garantito da Sace;
  • la verifica dei criteri di eleggibilità del richiedente da parte della banca, che inserisce la richiesta nel portale online di Sace per l’istruttoria e l’emissione del codice unico identificativo del finanziamento;
  • emessa la garanzia dello Stato, la banca può erogare il finanziamento al richiedente con la garanzia di Sace controgarantita dallo Stato.

MISURE PER IL SOSTEGNO ALL'ESPORTAZIONE, ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E AGLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE.

Il decreto potenzia anche il sostegno pubblico all’esportazione, per migliorare l’incisività e tempestività dell’intervento statale.

L’intervento introduce un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di Sace sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell’export.

L’obiettivo è di consentire a Sace di far fronte alla crescente richiesta di assicurare operazioni ritenute di interesse strategico per l’economia nazionale che la società non avrebbe altrimenti la capacità finanziaria di coprire. 


SOSPENSIONE MUTUI PRIMA CASA

In seguito all'emergenza Covid-19 è stata estesa la possibilità di sospendere i mutui prima casa (Fondo Gasparrini) anche ai lavoratori dipendenti con riduzione o sospensione dell'orario di lavoro (ad esempio per cassa integrazione) per un periodo di almeno 30 giorni e ai lavorati autonomi e ai professionisti che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell'ultimo trimestre 2019

L'accesso al fondo prevede il diritto, per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa che siano nelle situazioni di temporanea difficoltà, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi.
Il Decreto prevede inoltre che:
- non sia più richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
- sia possibile beneficiare della sospensione anche per chi abbia già fruito in passato della sospensione (purché l’ammortamento sia ripreso da 3 mesi);
- il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.

Le istruzioni su come far richiesta e la nuova modulistica sul sito del Dipartimento del Tesoro del MInistero dell'economia e delle Finanze.


MORATORIE SUI PRESTITI ALLE IMPRESE

Il decreto legge ‘Cura Italia’ prevede una moratoria per le micro (le cc.dd. partite IVA), piccole e medie imprese (PMI), i professionisti e le ditte individuali, i quali beneficiano complessivamente di una moratoria su un volume complessivo di prestiti stimato in circa 220 miliardi di euro. Vengono congelate fino al 30 settembre linee di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su titoli di credito, scadenze di prestiti a breve e rate di prestiti e canoni in scadenza.

Le misure, per sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19, hanno per oggetto:
- la possibilità di utilizzare la parte non utilizzata delle aperture a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o quelli alla data del 17 marzo, se superiori. Gli importi accordati dalla banca o dall’intermediario finanziario non possono revocati, neanche in parte fino al 30 settembre 2020;
- la proroga alle medesime condizioni fino al 30 settembre 2020 dei prestiti non rateali con scadenza prima del 30 settembre 2020;
- la sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie. È facoltà dell’impresa chiedere la sospensione dell’intera rata o dell’intero canone o solo della quota capitale.

Possono accedere alle moratorie le micro, piccole e medie imprese (PMI), operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori. Secondo la definizione della Commissione europea, sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Come già anticipato il 17 marzo scorso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sono ricomprese tra le imprese anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA.

Per poter ottenere la moratoria dei finanziamenti l'impresa, al momento dell’inoltro della comunicazione, deve essere in bonis, vale a dire che non ha posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.

Dato che l’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, anche le misure previste nel Decreto legge “Cura Italia” non vengono considerate come misure di forbearance (tolleranza) nell’accezione utilizzata della Autorità di vigilanza europee e quindi può ricorrere alle moratorie anche l’impresa che comunque è in bonis anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti.