In questa pagina sono riportate le misure di sostegno al reddito varate dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a congedi parentali, bonus baby sitting, indennità di 600€ e Naspi.
INDENNITA' PER AUTONOMI / P.IVA
Indennità per il mese di aprile
Una prima disposizione introdotta dall’art. 84 del Decreto riguarda l’estensione anche per il mese di aprile dell’indennità spettante ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo delle indennità di cui agli artt. 27 (comma 1), 28 (comma 4) e 29 del Decreto-Legge 17 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27.
In particolare, tale ulteriore indennità di 600 euro spetta:
- ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co attivi alla data del 23 febbraio 2020 iscritti alla Gestione separata INPS;
- ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO.
Per quanto riguarda i lavoratori agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo e che abbiano già beneficiato dell’indennità di 600 euro per il mese di marzo, il bonus spettante per il mese di aprile è fissato in misura pari a 500 euro.
Indennità per il mese di maggio
L’indennità riconosciuta per il mese di maggio è innalzata a euro 1.000 per
- i liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito nel secondo bimestre marzo/aprile 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre marzo/aprile 2019;
- ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto;
- che siano iscritti alla Gestione separa INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Per quanto riguarda il requisito di riduzione del reddito di almeno il 33%, la norma chiarisce che tale reddito deve essere determinato secondo il “principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento”.
Pertanto, oltre a dover aggiornare tempestivamente i dati relativi agli incassi/pagamenti, una delle principali complessità riguarda la determinazione delle quote di ammortamento 2020 che dovrà avvenire alla data di presentazione della domanda, anziché al 31.12.2020.
Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dichiarato mediante apposita autocertificazione da presentare all’INPS, contestualmente all’invio della domanda da parte del soggetto richiedente. La correttezza dei dati sarà successivamente verificata dall’Agenzia delle Entrate.
INDENNITA' PER I PROFESSIONISTI ISCRITTE ALLE CASSE
L’art. 78 del Decreto ha esteso ai mesi di aprile e maggio 2020 l’accesso al Fondo di ultima istanza di cui all’art. 44 del Decreto Cura Italia quale misura di sostegno anche per i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.
Per rendere attuabile la misura:
- è stata innalzata la dotazione del Fondo da 300 milioni a 1.150 milioni;
- occorrerà attendere il nuovo Decreto attuativo (che sostituirà il DM 28.03.2020, in cui, in particolare, tra i vari requisiti, erano state fissate le soglie reddituali).
Ai fini del riconoscimento dell’indennità, i soggetti richiedenti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
b) titolari di pensione.
Non è più richiesto il requisito di esclusiva iscrizione alla Cassa, pertanto potranno beneficiare della predetta indennità anche i soggetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria (INPS, Gestione separata INPS, etc…)
INDENNITA' PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL SETTORE TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI
Ai lavoratori dipendenti stagionali e in somministrazione, impiegati nel settore turismo e negli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data del 19 maggio 2020 (entrata in vigore del Decreto) sono altresì riconosciute:
- l’indennità di 600 euro per il mese di aprile;
- l’indennità di 1.000 euro per il mese di maggio.
INDENNITA' PER ALTRI LAVORATORI STAGIONALI, INTERMITTENTI E PRIVI DI PARTITA IVA
L’indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020, introdotta da ultimo con Decreto Interministeriale n. 10 del 04/05/2020 emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, viene estesa anche per i mesi di aprile e maggio, nella misura di 600 euro per ciascun mese; trattasi dei seguenti soggetti beneficiari
lavoratori dipendenti stagionali
appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
lavoratori intermittenti
di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020 ma che, alla medesima data, risultino iscritti alla Gestione separata INPS, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile (i requisiti di iscrizione e di accredito risultano nuovi rispetto all’indennità erogata per il mese di marzo);
incaricati alle vendite a domicilio
di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata INPS alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
INDENNITA' PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
Ai lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, che non siano titolari di rapporti di lavoro dipendente né di redditi da pensione alla data del 19 maggio 2020, l’indennità già prevista per il mese di marzo è estesa nella misura di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020.
I nuovi requisiti di accesso sono:
- il versamento di almeno 7 contributi giornalieri per il 2019 (anziché i 30 previsti per l’indennità del mese di marzo);
- da cui deriva quindi un reddito, per il medesimo anno, non superiore ai 35.000 euro (anziché la soglia di 50.000 per l’indennità del mese di marzo).
INDENNITA' PER I LAVORATORI DOMESTICI
Il successivo art. 85 del Decreto disciplina, inoltre, le indennità spettanti ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali e che non siano conviventi con il datore di lavoro.
Per tali soggetti è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese.
INDENNITA' PER I LAVORATORI SPORTIVI
Per i mesi di aprile e maggio 2020, è riconosciuta un’indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione attivi alla data del 23 febbraio 2020 presso il CONI, il CIP, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche.
CONGEDI PARENTALI
L'articolo 23 del decreto #CuraItalia ha introdotto un congedo indennizzato per la cura dei minori durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole.
Il congedo è fruibile dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato, dai lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dai lavoratori autonomi iscritti all’INPS e dai lavoratori dipendenti del settore pubblico. In alternativa al menzionato congedo è stata altresì prevista la possibilità per i genitori di richiedere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting (vedi la sezione relativa).
Attraverso il sito web dell’INPS è possibile richiedere un congedo straordinario di 15 giorni aperto a tutti i lavoratori a partire dal 5 marzo fino al giorno di riapertura delle scuole.
Caratteristiche:
- Retribuzione al 50%, per i genitori di figli fino a 12 anni
- Senza retribuzione per i genitori di figli fra i 12 e i 16 anni
- Retribuzione al 50% per i genitori di figli con disabilità grave (senza limiti di età)
E' possibile prendere visione della Circolare Inps esplicativa e accedere al sito Inps per attivare la richiesta dei Congedi Covid- 19.
CONGEDI LEGGE 104/1992
L'articolo 24 del decreto #CuraItalia ha previsto l'incremento del numero di giorni di permesso restribuiti di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
I giorni di permesso vengono così estesi a 18 giorni totali, che potranno essere utilizzati liberamente nell'arco dei due mesi senza vincoli e scadenze rigide. Le modalità per la richiesta e l'utilizzo di questi permessi rimangono quelle di sempre: quindi è possibile anche la fruizione frazionata ad ore, purchè entro il 30 aprile.
E' possibile prendere visione della Circolare Inps esplicativa, delle faq presenti sul sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e delle faq riportate sul sito dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
BONUS BABY-SITTING
In alternativa rispetto allo specifico congedo parentale, è prevista la possibilità di fruizione di un bonus per i servizi di baby-sitting, nel limite massimo complessivo di 600 euro per nucleo famigliare con figli di età inferiore a 12 anni, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole. Il limite di età non si applica a figli con disabilità iscritti a scuola o ospitati in centri diurni.
Il bonus è previsto per i seguenti lavoratori:
- dipendenti del settore privato;
- iscritti in via esclusiva alla Gestione separata
- autonomi iscritti all’INPS
- autonomi iscritti alle casse professionali
Il bonus viene erogato mediante il Libretto Famiglia di cui all’articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
Sulla base di quanto ulteriormente previsto all’articolo 25 del medesimo decreto-legge, il bonus spetta per un importo fino a 1.000 euro complessivi, anche ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, in alternativa al congedo parentale specifico, nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
E' possibile prendere visione della Circolare Inps relativa ai requisiti dei richiedenti e la modalità di presentazione della domanda e accerede al sito Inps per avviare la procedura per effettuare la domanda. Sono inoltre disponibili chiarimenti Inps su bonus asilo nido e cumulabilità con servizi di baby-sitting.
INDENNITA' DI 600 EURO
Il decreto #CuraItalia ha previsto, per il mese di marzo 2020, la corresponsione di una indennità pari a 600 euro in favore di alcune categorie di lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori subordinati iscritti alla cassa previdenza INPS le cui attività lavorative sono colpite dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Per il periodo di fruizione dell'indennità in questione (che non concorre alla formazione del reddito) non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all'assegno per il nucleo familiare.
Nella Circolare Inps 49/2020 è chiarito il regime di incompatibilità e di incumulabilità di tale indennità con altre prestazioni previdenziali.
Bonus lavoratori autonomi e professionisti delle Casse private.
Il Decreto Interministeriale del 28 marzo 2020 fissa le modalità di attribuzione dell'indennità, prevista dal Decreto "Cura Italia" a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza, in favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria danneggiati dalla situazione epidemiologica da Covid-19.
Il bonus pari a 600 euro per il mese di marzo potrà essere chiesto direttamente alle Cassa di previdenza privata.
Il Decreto stabilisce che il sostegno al reddito sarà riconosciuto ai lavoratori che abbiano percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35mila euro o, ai lavoratori che abbiano percepito un reddito complessivo compreso tra 35mila e 50mila euro e abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale di almeno il 33% nel primo trimestre 2020, rispetto allo stesso reddito del primo trimestre 2019, sempre a causa del Coronavirus.
Indennità a favore dei collaboratori sportivi.
Possono richiedere l’indennità i titolari di rapporti di collaborazione, già in essere alla data del 23 febbraio 2020 e ancora pendenti al 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del Decreto Legge “Cura Italia”.
È inoltre espressamente prevista una priorità per i collaboratori sportivi che nel periodo d’imposta 2019 non abbiano percepito compensi superiori a 10.000 euro complessivi.
Con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, del 6 aprile 2020 sono definite le modalità di presentazione delle domande a Sport e Salute per ricevere l’indennità di 600 euro prevista dal Decreto Legge “Cura Italia” per il mese di marzo 2020 a favore dei collaboratori sportivi.
Informazioni sulle modalità per la presentazione delle domande sul sito di Sport e salute S.p.A.
CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA, ASSEGNO ORDINARIO E CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
Potenziato l'intero impianto degli ammortizzatori sociali (cassa integrazione e fondo di integrazione salariale) per l'intero territorio nazionale e per tutti i settori produttivi, incluse le attività con meno di 5 dipendenti.
Con uno stanziamento complessivo di 4 miliardi di euro, la Cassa integrazione in deroga viene estesa per l’intero territorio nazionale, per tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, anche le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale “Covid-19” per la durata massima di 9 settimane.
Tale possibilità viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della Cassa integrazione straordinaria. Nel Fondo Integrazione Salariale che normalmente copre le aziende da 5 a 50 dipendenti si potrà prendere l’assegno ordinario in deroga tra i 5 e i 15 dipendenti con l’introduzione di una deroga al limite di tiraggio.
La Circolare Inps 47/2020 illustra le misure a sostegno del reddito previste dal decreto-legge n. 18/2020, relativamente alle ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché la gestione dell’iter concessorio relativo alle medesime misure previste dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del citato decreto.
NASPI, DIS-COLL E DISOCCUPAZIONE AGRICOLA
Il decreto Cura Italia, al fine di agevolare la presentazione delle domande di NASpI, DIS-COLL e disoccupazione agricola, ha prorogato i termini per richiedere le prestazioni
Per gli eventi di cessazione involontaria dei rapporti di lavoro intervenuti dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, il termine di presentazione delle indennità NASpI e DIS-COLL è prorogato di ulteriori 60 giorni, estendendo così il termine ordinario da 68 giorni a 128 giorni, decorrente dalla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Le domande respinte perché presentate fuori termine saranno riesaminate d'ufficio.
Per le domande di disoccupazione agricola in competenza 2019 da presentare nel 2020, il termine di presentazione è prorogato al 1° giugno 2020. Pertanto, saranno considerate valide anche le domande presentate dopo il 31 marzo 2020 e fino al 1° giugno 2020.
Tutte le indicazioni sono riportate nella scheda informativa Inps, mentre nella Circolare Inps 49/2020 sono illustrate le istruzioni relative alla proroga dei termini di presentazione delle domande di disoccupazione.